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“La Grande Bellezza ETS”
Definizioni e Finalità
Articolo 1
È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “La Grande Bellezza ETS” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in via Ricciarelli 11 del comune di Volterra (PI).
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’ Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico, antifascista e antirazzista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali e/o propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.
personalità L’Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della giuridica.
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di creare o modificare un logo distintivo dell’Associazione senza preavviso e senza che ciò comporti la modifica del presente statuto.
Ogni riferimento a loghi o marchi preesistenti che si dovessero riscontrare è puramente casuale ed involontaria, in caso qualcuno dovesse sentirsi in qualche modo leso, offeso o plagiato, è richiesto, previa semplice comunicazione scritta, che se ne riportino le motivazioni e l’Associazione provvederà immediatamente, esclusi i tempi tecnici alla sostituzione e/o modifica totale o parziale secondo richiesta, e a porre rimedio ove ciò sia possibile.
Quanto dichiarato solleva l’Associazione e tutti i suoi Soci da ogni qualsivoglia tipo di responsabilità.
Si ricorda che l’Associazione non ha in alcun modo fini di lucro. L’utilizzo della denominazione e del logo è consentito in via esclusiva al Presidente della
Associazione.
Qualsiasi utilizzo del nome e del logo, al di fuori dell’ipotesi espressamente
contemplata dal presente Statuto dovrà essere autorizzato dal Presidente dell’Associazione, il quale agirà anche a tutela del nome del logo in ogni caso di abuso e/o violazione collegata al loro utilizzo, assumendo le iniziative che riterrà più opportune.
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà affiliarsi ad Enti Associativi del Terzo settore sia riconosciuti che non riconosciuti

Articolo 2
Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell’ intera comunità nel pieno rispetto della libertà e della dignità dei soci, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
Opera con finalità di promozione culturale, artistica , turistica, filosofica, sociale e del tempo libero.
In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di promuovere e svolgere attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni quali:
􏰀 la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
􏰀 la promozione e gestione di attività culturali, artistiche, turistiche e ricreative di interesse sociale, incluse anche le attività editoriali, organizzazione e gestione di attività informative, formative e comunicative, della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
􏰀 la promozione e la gestione dell’attività di esposizione, promozione e/o vendita al pubblico di opere d'arte moderna e contemporanea.
􏰀 il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
􏰀 la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
􏰀 promozione e diffusione della musica sia vocale che strumentale di ogni genere e periodo storico; promozione, educazione e formazione della cultura musicale in genere, anche all’interno di comprensori scolastici tramite percorsi didattici o progetti di formazione musicale, curare la crescita musicale fornendo servizi artistici, didattici ed organizzativi;
􏰀 promozione, diffusione e svolgimento di attività educative didattiche e di formazione culturale, ricerca e promozione in ogni sua forma;
􏰀 la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta ad ogni forma di discriminazione e di violenza;
􏰀 la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione, riqualificazione, gestione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

􏰀 la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
􏰀 la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
􏰀 la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;
􏰀 favorire il corretto mantenimento del benessere psico‐fisico nella sua totalità
􏰀 realizzare l’intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere; scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione, aggiornamento e orientamento professionale; corsi per l’organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione;
Articolo 3
Per attività di utilità sociale promosse dall’Associazione si intendono nella più ampia estensione del termine tutte quelle attività connesse al terzo settore, studio e diffusione di ogni forma d’arte e di indagine della natura dell’essere umano di tutto ciò che riguarda la crescita personale in ogni suo aspetto, innovazione, sviluppo degli orientamenti nei vari ambiti dell’editoria, didattica, ricerca e promozione etica, ricerca artistica e filosofica, psicologica e scientifica, della letteratura, dell’arte visiva/visuale, del teatro e del cinema; attività connesse alle belle arti, valorizzazione e promozione del patrimonio tradizionale del territorio italiano ed in particolare di Volterra e del suo interland.
Può avvalersi di strumenti vari, materiali, supporti audiovisivi, multimediali ed ogni altra forma di tecnologia anche in accordo, o per convenzione, con strutture sia pubbliche che private.
In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:
1) progettare e realizzare attività di carattere editoriale, informativo, culturale, didattico, formativo e performativo che riguardi gli scopi sociali elencati nel presente articolo;
2) fornire servizi culturali, turistici e di formazione, anche avvalendosi della collaborazione di professionisti, docenti universitari ed esperti del settore;
3) promuovere e realizzare attività di edizione, informazione, divulgazione di opere audiovisive, ricerca, divulgazione e quant’altro necessario a diffondere la cultura sui temi della ‘crescita personale’, della filosofia, della musica , della letteratura, delle arti performative, dell’arte in genere, della fotografia, delle arti grafiche e visive anche tramite pubblicazioni di articoli,

corsi, stage, webinar, conferenze, creazione e divulgazione di podcast, meeting, seminari, workshop, manifestazioni ed eventi;
4) favorire lo sviluppo e la conoscenza e della cultura tra gli associati, favorire lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività culturali, editoriali ed incontri (anche online) in Italia e all’estero;
5) offrire agli associati servizi educativi in genere e di supporto, inerenti alle finalità associative di cui al presente articolo;
6) attività didattiche e di ricerca, seminari, incontri, convegni, webinar, stages, tirocini formativi, sia concedendo eventuali sovvenzioni premi e borse di studio e qualsiasi tipo di attività finalizzata al completamento della formazione in genere, ai sensi delle leggi vigenti;
7)essere in possesso o affittare strutture e/o spazi idonei ed attrezzature per il raggiungimento degli scopi sociali, anche tramite contratti di comodato d’uso, usufrutto, concessione e in gestione di beni mobili ed immobili;
8) stipulare speciali convezioni e/o agevolazioni per i propri associati con enti pubblici, privati, lavoratori autonomi, professionisti;
9)istituire uno spazio web/telematico tramite l’utilizzo di piattaforma dedicata al fine di poter trasmettere meeting in diretta o registrazione degli stessi, nonché video lezioni in diretta o in differita, webinar, podcast etc;
10)promuovere, organizzare e divulgare esperienze, idee e conoscenze, promuovere e divulgare progetti che si ispirano ai valori etici per lo sviluppo personale, tramite corsi, seminari, workshop, conferenze, eventi in genere sia dal vivo che online; 11)richiedere patrocinio a qualsiasi titolo per le iniziative ed attività svolte presso enti pubblici e/o privati senza che questi ricoprano necessariamente alcuna carica nell’Associazione o partecipino all’Assemblea;
12) promuovere e diffondere la cultura della comunicazione ed espressività in ogni sua forma ( pittorica, teatrale ecc) tramite articoli web e pubblicazioni in genere, corsi seminari workshop, conferenze, etc;
13) divulgare il pensiero di filosofi, scrittori e artisti in genere, degni di attenzione e con contenuti evolutivi per la persona, contemporanei e non, tramite incontri dal vivo e anche tramite pubblicazioni web, cartacee, diffusione di filmati su ogni supporto in genere, edizioni in genere, corsi, seminari, conferenze, workshop;
14)organizzare incontri e corsi volti all'insegnamento di tecniche artistiche come disegno, pittura, aerografo, creazione di oggetti d’arte con svariati materiali quali alabastro, ceramica, legno, resina, etc;
15)organizzare gestire e promuovere eventi, corsi, conferenze, manifestazioni, proiezioni, seminari, edizioni su temi che riguardino l’olismo e le pratiche energetiche in ogni loro forma come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, corsi di Reiki, di Shiatsu, di Bioenergetica, di Terapia e/o Trasformazione Vibrazionale, etc;
Nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne, e del credo religioso, l’Associazione promuove, organizza e gestisce manifestazioni culturali ed eventi come incontri, stages, masterclass, concerti e spettacoli artistici di qualunque genere, rassegne teatrali, festival, seminari, rassegne, laboratori, corsi e sessioni specialistiche di studio, lezioni, interventi con tutoraggio, laboratori, coaching, consulenze, corsi ed eventi che contribuiscano alla protezione ed allo sviluppo delle conoscenze; documentari, concorsi, conferenze, soggiorni e viaggi di studio,

registrazioni audiovisive, proiezioni, workshop anche tramite l’ausilio di strumenti online, webinar, trasmissioni web‐radiofoniche e/o radiofoniche, creazione trasmissione e divulgazione di podcasting, mostre, fiere, esposizioni, corsi e convegni inerenti le attività di interesse elencate nel presente articolo ed ogni attività a livello sociale che possa contribuire allo sviluppo dei principi di solidarietà, volontariato, uguaglianza, e di pari dignità sociale.
L’Associazione riconosce il valore culturale delle attività di artigianato, opere dell’ingegno, la qualità degli alimenti artigianali e la salvaguardia delle tradizioni regionali, artigianali, di manufatti ed alimenti locali, nell’osservanza di principi volti a preservare e proteggere il territorio da
qualsivoglia danno ambientale.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ ignoranza, d’ intolleranza, di violenza, di censura, d’ ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.
L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’ attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, espressamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
Articolo 4
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell’ Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente
In caso di necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente e fatto salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei

volontari o al 5% del numero dei soci. Qualora L’Associazione richieda ed ottenga prestazioni professionali e/o intellettuali o lavorative da parte dei suoi associati, distinte dalla attività istituzionale, esse saranno remunerate con criteri e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, nei limiti delle risorse disponibili e dell’effettivo
apporto prestato.
.
I/le Soci/e Articolo 5
Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Agli/lle aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l’ osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
Articolo 6
E’ compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di _______________ al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.
In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’ interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’ Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
Articolo 7
L’ordinamento interno dell’ Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
i/le soci/e hanno diritto a:
• frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle
manifestazioni promosse dall'Associazione;

• riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
• discutere ed approvare i rendiconti;
• eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia
e di controllo;
• esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
• approvare le modifiche allo statuto nonché l’ adozione e la modifica dei
regolamenti.
Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno 30
giorni nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
Articolo 8
Il/la socio/a è tenuto/a a:
• rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
• versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi
dirigenti;
• mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione
alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’ Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
• rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
• osservare le regole dettate dall’Associazione territoriale, regionale, nazionale, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’ Associazione aderisce o è affiliata.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
Articolo 9
La qualifica di socio/a si perde per:
• decesso;
• scioglimento dell'Associazione;
• mancato pagamento della quota associativa annuale;
• dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
• rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio
Direttivo;
• espulsione o radiazione.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell’associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell’ infrazione commessa, mediante il richiamo

scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
• inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
• denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/lle suoi/e soci/e;
• l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo
scioglimento;
• il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
• appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di
proprietà dell'Associazione;
• l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai
locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà
essere risarcito;
• l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in
occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all’ art. 2 del presente statuto.
Articolo 11
Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta.
Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.
Patrimonio Sociale e rendicontazione Articolo 12
Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
• beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
• eccedenze degli esercizi annuali;
• erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
• fondo di riserva;
• partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 13
Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:
• quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
• proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
• proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e
progetti;
• contributi pubblici e privati;
• erogazioni liberali;
• raccolte fondi;

• ogni altra entrata diversa non sopra specificata. Articolo 14
L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell’ art. 13 del CTS.
Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.
Articolo 15
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione del Consiglio Direttivo.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’ art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
Organismi dell’ Associazione Articolo 16
Sono organismi di direzione dell’ Associazione:
• l’ Assemblea dei Soci;
• il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. È organismo di garanzia e controllo:
• il Collegio dei Sindaci revisori.
Gli organismi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.
Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Articolo 17
Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno 1 mese nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni i prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
Le riunioni dell’ Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca, stampa locale, oppure potrà essere fatta comunicazione anche attraverso invio per posta elettronica/ ordinaria, oppure anche con ausilio di altre piattaforme almeno quindici giorni prima.
Per deliberare sulle modifiche da approvare allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno la metà dei soci con diritto di voto, e del voto favorevole di almeno 3/5 dei partecipanti con diritto di voto.
Per delibere riguardanti lo sciogliemneto o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’articolo 24.
L’Assemblea all’atto dello sciogliemento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegue finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia ( come previsto dal comma 8 lettera b – art. 148 del TUIR )
Articolo 18
L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/lle soci/e aventi diritto al voto.
L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Articolo 19
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e.
L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
Articolo 20
Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.
Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.
Articolo 21
L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall’Assemblea stessa. Il/la presidente dell’Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto.
Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all’ interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione.
Articolo 22
L’Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7: a) eleggeerevocaicomponentidegliorganisociali;

b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’ indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
d) approvailbilanciodiesercizioel'eventualebilanciosociale;
e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e
l'eventuale relativo documento economico‐ programmatico;
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove
azione di responsabilità nei loro confronti;
g) deliberasullemodificazionidellostatuto;
h) delibera sull’ assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei
lavori assembleari;
i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell'Associazione;
j) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua
competenza.
Articolo 23
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’ art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza)( Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [414], l'inabilitato [415], il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [28, 29 c.p.] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [2380 bis; 32 c.p.].
Articolo 24
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.
Articolo 25
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.
In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all’ interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all’ articolo 28 dello statuto.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
Articolo 26
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
• convocare l'Assemblea dei soci;
• eseguire le delibere dell'Assemblea;
• formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate
dall'Assemblea;
• predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal
rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
• Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
• individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
• predisporre tutti gli elementi utili all’ Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
• predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;
• all’interno delle linee guida definite dall’Assemblea, deliberare sulle
modalità di gestione deltesseramento;
• deliberare circa l'ammissione dei/lle soci/e, può delegare allo scopo uno/a o
più Consiglieri/e;
• deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/lle soci/e;
• sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione
dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresso dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione;
• stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
• curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà
dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
• decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività
organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

• presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
Articolo 27
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/lle Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.
È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/lle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.
Articolo 28
I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’ interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’ interno della successiva riunione del Consiglio.
Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all’ elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’ incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’ intero Consiglio decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/lle Consiglieri/e.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro trenta giorni.
Articolo 29
I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione.
II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause

d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’ Associazione e moralità.
III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
IV)Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
V)I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.
Articolo 30
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:
• potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
• ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Norme di Scioglimento Articolo 31
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.
Disposizioni Finali Articolo 32
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto territoriale e/o nazionale del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

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